L’intelligenza artificiale è uno strumento di supporto, non un sostituto dell’avvocato. La legge 23 settembre 2025, n. 132, all’articolo 13, lo dice in modo espresso: l’utilizzo dei sistemi di IA nelle professioni intellettuali è consentito solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione.
Cosa può fare. Può accelerare ricerche su banche dati, riassumere fascicoli voluminosi, organizzare scadenze, proporre bozze di lettere o schemi di atto, segnalare clausole ricorrenti, aiutare a confrontare testi. Usata così, riduce i tempi morti e lascia spazio a ciò che resta insostituibile: qualificazione dei fatti, scelta della strategia, valutazione del rischio, contraddittorio con il cliente.
Cosa non deve fare. Non deve decidere l’impostazione della difesa. Non deve «generare» precedenti, norme o citazioni senza verifica: i modelli linguistici possono produrre riferimenti inesistenti. Non deve trattare dati del cliente su piattaforme incompatibili con il segreto professionale e con il Regolamento (UE) 2016/679. Non può prevalere sul giudizio del professionista. La responsabilità dell’atto, della consulenza e delle scelte resta dell’avvocato.
Dal 10 ottobre 2025 vige un obbligo di trasparenza. Le informazioni sui sistemi di IA utilizzati vanno comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, a tutela del rapporto fiduciario. Non è uno slogan tecnologico: è un adempimento legale, di regola da inserire nella lettera di incarico o in un’informativa dedicata. Il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto uno schema tipo per questo adempimento.
In pratica, l’IA è lecita se resta ancillare, verificata e dichiarata. È inaccettabile quando sostituisce il ragionamento, espone dati riservati o induce a credere che un output automatico equivalga a un parere. Lo strumento può aiutare a lavorare meglio. Non può firmare, non può garantire un esito e non può prendere il posto di chi risponde del mandato.