Ricevere un avviso di accertamento o una cartella di pagamento non equivale, di per sé, a un debito incontestabile. Prima di versare o di ricorrere conviene ricostruire la natura dell’atto e i termini di impugnazione, che sono perentori.
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’ente impositore determina la pretesa tributaria. È autonomamente impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, di regola entro sessanta giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 19 e 21 del d.lgs. 546/1992. Se decade il termine, la pretesa si consolida: la successiva cartella, in linea di principio, potrà essere contestata solo per vizi propri, non per il merito dell’accertamento già divenuto definitivo.
La cartella di pagamento appartiene alla fase della riscossione. Se l’atto presupposto è stato notificato e non impugnato, l’articolo 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992 consente di far valere soltanto i vizi della cartella: notifica, calcolo di interessi e sanzioni, indicazione del responsabile del procedimento, prescrizione maturata dopo la definitività. Se invece l’atto a monte non risulta notificato, la cartella è spesso il primo atto conoscitivo della pretesa e può essere impugnata anche per i vizi dell’atto presupposto.
Prima di scegliere, si controllano almeno: regolare notificazione e identità del destinatario; motivazione dei presupposti di fatto e di diritto; correttezza di imponibile, aliquote, sanzioni e interessi; rispetto dei termini di decadenza dell’accertamento; eventuale prescrizione del credito; pagamenti già eseguiti; esistenza di definizioni, rateazioni o atti di adesione ancora utili.
Va tenuto presente che sanzioni e interessi, secondo l’orientamento della Cassazione, si prescrivono di regola in cinque anni, mentre per il tributo il termine dipende dalla natura del credito. La cartella non impugnata non si converte automaticamente in un titolo giudiziale con prescrizione decennale.
Pagare senza verifica può consolidare un atto viziato. Impugnare senza fondamento espone a spese. L’alternativa non è «sempre ricorrere» o «sempre pagare»: è un esame del fascicolo prima che scada il termine.